Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2280. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pagamento dei debiti sociali.

Dispositivo

Art. 2280.

(Pagamento dei debiti sociali).


I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finche' non siano pagati i creditori della societa' o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.


Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilita' e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente.



Ratio Legis


Spiegazione