Art. 2283. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Ripartizione di beni in natura.
Dispositivo
Art. 2283.
(Ripartizione di beni in natura).
Se e' convenuto che la ripartizione dei beni sia fatta in natura, si applicano le disposizioni sulla divisione delle cose comuni.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione