Art. 2410. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Emissione.
Dispositivo
Art. 2410.
(( (Emissione).))
((Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni e' deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed e' depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione