Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2414-bis. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Costituzione delle garanzie.

Dispositivo

Art. 2414-bis.

(Costituzione delle garanzie).


La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.


((Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414)).



Ratio Legis


Spiegazione