Art. 2414-bis. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Costituzione delle garanzie.
Dispositivo
Art. 2414-bis.
(Costituzione delle garanzie).
La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalita' necessarie per la costituzione delle garanzie medesime.
((Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414)).
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione