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Art. 2502-bis. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deposito e iscrizione della decisione di fusione.

Dispositivo

Art. 2502-bis.

(( (Deposito e iscrizione della decisione di fusione).))


((La deliberazione di fusione delle societa' previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.


La decisione di fusione delle societa' previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante e' regolata dai capi V, VI, VII.))


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