Art. 2504-quater. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Invalidita' della fusione.
Dispositivo
Art. 2504-quater.
(( (Invalidita' della fusione).))
((Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.))
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LIBRO QUINTO
Ratio Legis
Spiegazione