Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 2504-quater. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Invalidita' della fusione.

Dispositivo

Art. 2504-quater.

(( (Invalidita' della fusione).))


((Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidita' dell'atto di fusione non puo' essere pronunciata.


Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.))


Articoli correlati nel Codice civile (cc)

Ratio Legis


Spiegazione