Art. n°
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Art. 2550. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pluralita' di associazioni.

Dispositivo

Art. 2550.

(Pluralita' di associazioni).


Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.



Ratio Legis


Spiegazione