Art. 2550. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pluralita' di associazioni.
Dispositivo
Art. 2550.
(Pluralita' di associazioni).
Salvo patto contrario, l'associante non puo' attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
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Spiegazione