Art. n°
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Art. 2552. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritti dell'associante e dell'associato.

Dispositivo

Art. 2552.

(Diritti dell'associante e dell'associato).


La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante.


Il contratto puo' determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione e' stata contratta.


In ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piu' di un anno.



Ratio Legis


Spiegazione