Art. n°
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Art. 2715. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Copie di scritture private originali depositate.

Dispositivo

Art. 2715.

(Copie di scritture private originali depositate).


Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.



Ratio Legis


Spiegazione