Art. 2718. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Valore probatorio di copie parziali.
Dispositivo
Art. 2718.
(Valore probatorio di copie parziali).
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
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