Art. n°
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Art. 2718. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Valore probatorio di copie parziali.

Dispositivo

Art. 2718.

(Valore probatorio di copie parziali).


Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.



Ratio Legis


Spiegazione