Art. 2744. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto del patto commissorio.
Dispositivo
Art. 2744.
(Divieto del patto commissorio).
E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprieta' della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
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