Art. n°
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Art. 2746. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Distinzione dei privilegi.

Dispositivo

Art. 2746.

(Distinzione dei privilegi).


Il privilegio e' generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.



Ratio Legis


Spiegazione