Art. n°
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Art. 2751. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti.

Dispositivo

Art. 2751.

((Crediti per spese funebri, d'infermita', alimenti.))


((Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:


1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;


2) le spese d'infermita' fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;


3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessita', fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;


4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge))



Ratio Legis


Spiegazione