Art. 2774. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Crediti per concessione di acque.
Dispositivo
Art. 2774.
(Crediti per concessione di acque).
I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita' delle leggi speciali.
Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.
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