Art. n°
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Art. 2774. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Crediti per concessione di acque.

Dispositivo

Art. 2774.

(Crediti per concessione di acque).


I crediti dello Stato per i canoni dovuti dai concessionari di acque pubbliche o di acque derivate da canali demaniali ovvero per i lavori eseguiti d'ufficio sono privilegiati sugli impianti, in conformita' delle leggi speciali.


Tale privilegio, per quanto riguarda i canoni, non e' opponibile ai terzi che hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente all'atto di concessione o, trattandosi di crediti per lavori, anteriormente al sorgere dei crediti stessi.



Ratio Legis


Spiegazione