Art. n°
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Art. 2777. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.

Dispositivo

Art. 2777.

((Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti.))


((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.


Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:


a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;


b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;


c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.


I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis)).



Ratio Legis


Spiegazione