Art. n°
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Art. 2848. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nuova iscrizione dell'ipoteca.

Dispositivo

Art. 2848.

(Nuova iscrizione dell'ipoteca).


Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.


La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.



Ratio Legis


Spiegazione