Art. n°
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Art. 2865. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Frutti dovuti dal terzo.

Dispositivo

Art. 2865.

(Frutti dovuti dal terzo).


I frutti dell'immobile ipotecato sono dovuti dal terzo a decorrere dal giorno in cui e' stato eseguito il pignoramento.


Nel caso di liberazione dell'immobile dalle ipoteche i frutti sono del pari dovuti dal giorno del pignoramento o, in mancanza di pignoramento, dal giorno della notificazione eseguita in conformita' dell'art. 2890.



Ratio Legis


Spiegazione