Art. n°
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Art. 2868. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Beneficio di escussione.

Dispositivo

Art. 2868.

(Beneficio di escussione).


Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non puo' invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non e' stato convenuto.



Ratio Legis


Spiegazione