Art. n°
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Art. 2884. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cancellazione ordinata con sentenza.

Dispositivo

Art. 2884.

(Cancellazione ordinata con sentenza).


La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.



Ratio Legis


Spiegazione