Art. 2884. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cancellazione ordinata con sentenza.
Dispositivo
Art. 2884.
(Cancellazione ordinata con sentenza).
La cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando e' ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorita' competenti.
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