Art. 2895. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Desistenza del creditore.
Dispositivo
Art. 2895.
(Desistenza del creditore).
La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non puo' impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti.
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