Art. n°
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Art. 2900. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condizioni, modalita' ed effetti.

Dispositivo

Art. 2900.

(Condizioni, modalita' ed effetti).


Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.


Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.



Ratio Legis


Spiegazione