Art. n°
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Art. 2904. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rinvio.

Dispositivo

Art. 2904.

(Rinvio).


Sono salve le disposizioni sull'azione revocatoria in materia fallimentare e in materia penale.



Ratio Legis


Spiegazione