Art. n°
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Art. 2907. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Attivita' giurisdizionale.

Dispositivo

Art. 2907.

(Attivita' giurisdizionale).


Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita' giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.


La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e' attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.



Ratio Legis


Spiegazione