Art. 2907. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attivita' giurisdizionale.
Dispositivo
Art. 2907.
(Attivita' giurisdizionale).
Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita' giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e' attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
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