Art. 2908. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Effetti costitutivi delle sentenze.
Dispositivo
Art. 2908.
(Effetti costitutivi delle sentenze).
Nei casi previsti dalla legge, l'autorita' giudiziaria puo' costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
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