Art. 2930. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione forzata per consegna o rilascio.
Dispositivo
Art. 2930.
(Esecuzione forzata per consegna o rilascio).
Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.
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