Art. n°
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Art. 2930. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione forzata per consegna o rilascio.

Dispositivo

Art. 2930.

(Esecuzione forzata per consegna o rilascio).


Se non e' adempiuto l'obbligo di consegnare una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto puo' ottenere la consegna o il rilascio forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile.



Ratio Legis


Spiegazione