Art. n°
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Art. 2933. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione forzata degli obblighi di non fare.

Dispositivo

Art. 2933.

(Esecuzione forzata degli obblighi di non fare).


Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.


Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.



Ratio Legis


Spiegazione