Art. n°
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Art. 2. Codice assicurazioni

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Classificazione per ramo

Dispositivo

Art. 2.

Classificazione per ramo


1. Nei rami vita la classificazione per ramo e' la seguente:


I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;


II. le assicurazioni di nuzialita' e di natalita';


III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni


principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;


IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio


di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita' grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevita';


V. le operazioni di capitalizzazione;


VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per


l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attivita' lavorativa.


2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle


assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se e' stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti puo' garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacita' al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidita' a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo' garantire prestazioni di invalidita' e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.


3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e' la seguente:


1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie


professionali); prestazioni forfettarie; indennita' temporanee; forme miste; persone trasportate;


2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita' temporanee;


forme miste;


3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni


danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;


4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli


ferroviari;


5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;


6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno


subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;


7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):


ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;


8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni


(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;


9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai


beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonche' da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;


10. Responsabilita' civile autoveicoli terrestri: ogni


responsabilita' risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilita' del vettore);


11. Responsabilita' civile aeromobili: ogni responsabilita'


risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita' del vettore);


12. Responsabilita' civile veicoli marittimi, lacustri e


fluviali: ogni responsabilita' risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita' del vettore);


13. Responsabilita' civile generale: ogni responsabilita' diversa


da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;


14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;


credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;


15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;


16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi


all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;


17. Tutela legale: tutela legale;


18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di


difficolta'.


4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per


piu' rami e' cosi' denominata:


a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";


b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10,


"Assicurazioni auto";


c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e


12, "Assicurazioni marittime e trasporti;


d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5,


7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";


e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai


beni";


f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilita'


civile";


g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";


h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".


5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un


rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, puo' garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita' di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:


a) sono connessi con il rischio principale;


b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;


c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio


principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficolta' durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.


6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla


classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.



Ratio Legis


Spiegazione