Art. 7. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Reclami
Dispositivo
Art. 7.
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni
riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
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Spiegazione