Art. n°
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Art. 7. Codice assicurazioni

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Reclami

Dispositivo

Art. 7.

Reclami


1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche' le associazioni


riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facolta' di proporre reclamo all'ISVAP, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista con regolamento adottato dall'Istituto nel rispetto dei principi del giusto procedimento.



Ratio Legis


Spiegazione