Art. 11. Codice assicurazioni
Attivita' assicurativa
Dispositivo
Attivita' assicurativa
1. L'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami vita e nei rami
danni, come classificati all'articolo 2, e' riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale
all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, e' consentito l'esercizio congiunto dei
rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa e' tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attivita' secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione puo' inoltre svolgere le operazioni
connesse o strumentali all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita' relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
Ratio Legis
Spiegazione
