Art. n°
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Art. 49. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riserve tecniche

Dispositivo

Art. 49.

Riserve tecniche


1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni


comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.


2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle


riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP puo' tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


3. L'impresa che e' autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami


vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.



Ratio Legis


Spiegazione