Art. 49. Codice assicurazioni
Riserve tecniche
Dispositivo
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni
comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP puo' tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio' sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L'impresa che e' autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami
vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.
Ratio Legis
Spiegazione
