Art. 53. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Attivita' esercitabili
Dispositivo
Art. 53.
Attivita' esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, puo' esercitare
esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non puo' esercitare i
rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le societa' di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale
all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
Articoli correlati nel
Codice Assicurazioni
Ratio Legis
Spiegazione