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Art. 93. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deposito e pubblicazione

Dispositivo

Art. 93.

Deposito e pubblicazione


1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui


all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.


2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette


all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societa' di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'.


3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in



Ratio Legis


Spiegazione