Art. 93. Codice assicurazioni
(D.P.R. ...)
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Deposito e pubblicazione
Dispositivo
Art. 93.
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui
all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette
all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della societa' di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima societa'.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in
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Ratio Legis
Spiegazione
