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Art. 107. Codice assicurazioni

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Ambito di applicazione

Dispositivo

Art. 107.

Ambito di applicazione


1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni


di accesso e di esercizio dell'attivita' di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonche' i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.


2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:


a) le attivita' direttamente esercitate dalle imprese di


assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;


b) le attivita' di sola informazione fornite a titolo accessorio


nel contesto di un'altra attivita' professionale sempre che l'obiettivo di tale attivita' non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;


c) le attivita' di intermediazione assicurativa quando ricorrono


congiuntamente le seguenti condizioni:


1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze


sulla copertura fornita;


2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un


contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilita' civile;


3) l'intermediazione non e' svolta professionalmente;


4) l'assicurazione e' accessoria ad un prodotto o servizio e ne


copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilita' civile connessi al viaggio stesso;


5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e


la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non e' superiore a cinque anni.


3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera


d), sono sottoposte, limitatamente all'attivita' di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorita' interessate.



Ratio Legis


Spiegazione