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Art. 117. Codice assicurazioni

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Separazione patrimoniale

Dispositivo

Art. 117.

Separazione patrimoniale


1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai


risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale puo' essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualita', e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.


2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o


pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.


3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e


giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.


(( 3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli


intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000. ))



Ratio Legis


Spiegazione