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Art. 150. Codice assicurazioni

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Disciplina del sistema di risarcimento diretto

Dispositivo

Art. 150.

Disciplina del sistema di risarcimento diretto


1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del


Ministro delle attivita' produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:


a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita' delle


parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;


b) il contenuto e le modalita' di presentazione della denuncia di


sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;


c) le modalita', le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di


assicurazione per il risarcimento del danno;


d) i limiti e le condizioni di risarcibilita' dei danni


accessori;


e) i principi per la cooperazione tra le imprese di


assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.


2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo


149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.


3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui


principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilita' delle imprese.



Ratio Legis


Spiegazione