Art. 172. Codice assicurazioni
Diritto di recesso
Dispositivo
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse
all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente puo' recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale e' stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del
contratto e' inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili
esclusivamente in senso piu' favorevole al contraente.
Ratio Legis
Spiegazione
