Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 179. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nozione

Dispositivo

Art. 179.

Nozione


1. La capitalizzazione e' il contratto mediante il quale l'impresa


di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attivita'.


2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini


dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.


3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata


inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purche' quest'ultima modalita' sia prevista contrattualmente.


4. Il contraente puo' recedere dal contratto nei termini e con le


modalita' di cui all'articolo 177. Il riscatto e' consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualita'.



Ratio Legis


Spiegazione