Art. 181. Codice assicurazioni
Contratti di assicurazioni sulla vita
Dispositivo
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla
legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione e' la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto
alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato
membro dell'obbligazione e' diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano
le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Ratio Legis
Spiegazione
