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Art. 186. Codice assicurazioni

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Interpello sulla nota informativa

Dispositivo

Art. 186.

Interpello sulla nota informativa


1. L'impresa puo' trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota


informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non puo' essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.


2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione


entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP puo' disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.


3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento


dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.


4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la


comunicazione della nota informativa, le modalita' da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.



Ratio Legis


Spiegazione