Art. 204. Codice assicurazioni
Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione
Dispositivo
(((Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)))
((1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:
a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di
riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle
imprese di cui alla lettera a).
1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti tempestivamente
tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.
2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali
pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.))
Ratio Legis
Spiegazione