Art. n°
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Art. 204. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione

Dispositivo

Art. 204.

(((Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)))


((1. L'ISVAP, nei casi in cui e' previsto il rilascio


dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorita' competenti degli altri Stati membri allorche' l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:


a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di


riassicurazione, un'impresa di investimento o una societa' di gestione ai sensi dell'articolo 1-bis, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;


b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti


disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);


c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle


imprese di cui alla lettera a).


1-bis. L'ISVAP scambia con le Autorita' competenti tempestivamente


tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.


2-bis. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali


pareri o riserve espressi dall'Autorita' competente a vigilare sul potenziale acquirente.))



Ratio Legis


Spiegazione