Art. 211. Codice assicurazioni
Area della vigilanza supplementare
Dispositivo
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare
sull'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )):
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di
assicurazione (( o di riassicurazione )) di cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di
assicurazione (( o di riassicurazione )) di cui all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa
controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione (( o di riassicurazione )) di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante
la societa' che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la societa' che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra societa', i quali realizzano una situazione di legame durevole con la societa' partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtu' di particolari vincoli contrattuali. E' altresi' impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3. L'ISVAP puo', in casi eccezionali, escludere dall'area della
vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP puo', con prudente apprezzamento, escludere dall'area
della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando e' inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
Ratio Legis
Spiegazione