Art. n°
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Art. 284. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sinistri verificatisi in altro Stato membro

Dispositivo

Art. 284.

Sinistri verificatisi in altro Stato membro


1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e' tenuto


altresi' a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.


2. Il Ministro delle attivita' produttive autorizza, con decreto da


pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.



Ratio Legis


Spiegazione