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Art. 305. Codice assicurazioni

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Attivita' abusivamente esercitata

Dispositivo

Art. 305.

Attivita' abusivamente esercitata


1. Chiunque svolge attivita' assicurativa o riassicurativa in


difetto di autorizzazione e' punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.


2. Chiunque esercita l'attivita' di intermediazione assicurativa o


riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.


3. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita'


assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.


4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono


di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.


5. L'esercizio dell'attivita' di perito di assicurazione in difetto


di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 e' punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.



Ratio Legis


Spiegazione