Art. 311. Codice assicurazioni
Assetti proprietari
Dispositivo
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71
e 80 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione
dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso
di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
Ratio Legis
Spiegazione