Art. n°
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Art. 311. Codice assicurazioni

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Assetti proprietari

Dispositivo

Art. 311.

Assetti proprietari


1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71


e 80 o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.


2. L'incompletezza o l'erroneita' delle comunicazioni sono punite


con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.


3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione


dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.


4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso


di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.



Ratio Legis


Spiegazione