Art. 318. Codice assicurazioni
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Pubblicita' di prodotti assicurativi
Dispositivo
Art. 318.
Pubblicita' di prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi
1 e 3, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione
dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.
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Spiegazione
