Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 318. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Pubblicita' di prodotti assicurativi

Dispositivo

Art. 318.

Pubblicita' di prodotti assicurativi


1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi


1 e 3, o delle relative norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.


2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione


dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.



Ratio Legis


Spiegazione