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Art. 325. Codice assicurazioni

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

Dispositivo

Art. 325.

Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie


1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei


confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.


2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la


violazione e' stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione e' comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione e' imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.


3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione


nel caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.



Ratio Legis


Spiegazione