Art. 5. Codice del consumo
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Obblighi generali
Dispositivo
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,
lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi
costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
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Spiegazione