Art. n°
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Art. 5. Codice del consumo

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Obblighi generali

Dispositivo

Art. 5.

Obblighi generali


1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1,


lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.


2. Sicurezza, composizione e qualita' dei prodotti e dei servizi


costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.


3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono


essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalita' di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.



Ratio Legis


Spiegazione