Art. 6 Codice del consumo
Contenuto minimo delle informazioni
Dispositivo
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1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al
consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del
produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
((2))
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla
destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 31-bis) che "L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al D.LGS. 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".
Ratio Legis
Spiegazione