Art. n°
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Art. 10. Codice del consumo

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Attuazione

Dispositivo

Art. 10.

Attuazione


1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto


con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.LGS. 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6.


2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al


comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101.



Ratio Legis


Spiegazione