Art. 30. Codice del consumo
Divieti
Dispositivo
Divieti
1. E' vietata la televendita che offenda la dignita' umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o
rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguita' o esagerazioni, in particolare per cio' che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalita' della fornitura, gli eventuali premi, l'identita' delle persone rappresentate.
Ratio Legis
Spiegazione